Art. 16 - Composizione e nomina
1. Il Consiglio Generale è l’Organo di indirizzo della Fondazione.
2. Il Consiglio Generale si compone di 15 membri, dei quali 13 sono nominati dal Consiglio Generale uscente, secondo le previsioni del comma 16, del presente articolo. Gli ulteriori due membri del Consiglio Generale sono nominati dal Consiglio Generale di nuova nomina, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 17, del presente articolo. I membri del Consiglio Generale durano in carica quattro anni, e cioè fino alla data della riunione del Consiglio Generale convocata per l’approvazione del bilancio del loro quarto esercizio.
3. Le modalità di nomina dei componenti del Consiglio Generale sono conformate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità e di onorabilità come pure ad assicurare una adeguata presenza del genere meno rappresentato, in funzione della più efficace attività di indirizzo della Fondazione. Le procedure per la nomina dei Consiglieri, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti soggettivi e delle cause di ineleggibilità, sono disciplinate dall’apposito Regolamento Nomina Organi, che in coerenza e nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Protocollo d’intesa, definisce anche le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.
4. I membri del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono; agli enti designanti non spetta alcun potere di indirizzo o di revoca nei confronti dei soggetti designati o nominati.
5. I membri del Consiglio Generale sono designati o nominati dagli enti di cui oltre, individuati in modo che siano sempre assicurate in ogni caso una equilibrata e qualificata rappresentanza del territorio e alla necessità dell’apporto negli Organi della Fondazione di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori in cui è rivolta l’attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
6. I primi 13 membri del Consiglio Generale, sono nominati dal Consiglio Generale uscente che ne sceglie:
a) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dal Comune di Piacenza;
b) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dalla Provincia di Piacenza o di altro ente che, per riforma dell’amministrazione locale, sostituirà o modificherà la Provincia di Piacenza;
c) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dai Comuni della Provincia di Piacenza, ad eccezione del Comune capoluogo;
d) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Piacenza o di altro ente che eventualmente sostituirà o modificherà la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Piacenza;
e) uno all’interno di una coppia proposta dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio;
f) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dalla Università Cattolica di Piacenza;
g) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dal Politecnico di Milano;
h) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dagli organismi, con sede nella Provincia di Piacenza, iscritti nel registro generale del volontariato della Regione Emilia Romagna e operanti nei settori “socio-assistenziali/attività culturali/valorizzazione dei beni culturali”;
i) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dalla Associazione La Ricerca, con sede in Piacenza;
l) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dal Conservatorio di Musica “G. Nicolini”, con sede in Piacenza;
m) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dal Comune di Vigevano;
n) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dalla Diocesi di Vigevano;
o) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dagli organismi, con sede in Vigevano, iscritti nel registro generale del volontariato della Regione Lombardia e operanti nei settori “socio-assistenziali/attività culturali/valorizzazione dei beni culturali”.
7. Ciascuna coppia di candidati, proposta secondo quanto previsto dal precedente comma, deve in ogni caso essere formata da un soggetto di genere maschile e da un soggetto di genere femminile.
(Omissis)
|