Art. 16 - Composizione e nomina 
          1. Il Consiglio Generale è l’Organo di indirizzo della Fondazione. 
            2. Il Consiglio Generale si compone di 15 membri, dei quali 13 sono nominati dal Consiglio Generale uscente, secondo le  previsioni del comma 16, del presente articolo. Gli ulteriori due membri del Consiglio Generale sono nominati dal Consiglio  Generale di nuova nomina, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 17,  del presente articolo. I membri del  Consiglio Generale durano in carica quattro anni, e cioè fino alla data della  riunione del Consiglio Generale convocata per l’approvazione del bilancio del  loro quarto esercizio. 
            3. Le modalità di  nomina dei componenti del Consiglio Generale sono conformate a criteri oggettivi  e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità e  di onorabilità come pure ad assicurare una adeguata presenza del genere meno  rappresentato, in funzione della più efficace attività di indirizzo della  Fondazione. Le procedure per la nomina dei Consiglieri, ivi comprese quelle  relative alla verifica dei requisiti soggettivi e delle cause di  ineleggibilità, sono disciplinate dall’apposito Regolamento Nomina Organi, che  in coerenza e nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto e dal  Protocollo d’intesa, definisce anche le modalità attraverso le quali assicurare  la trasparenza delle nomine e delle relative procedure. 
            4. I membri del  Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati o  nominati, né ad essi rispondono; agli enti designanti non spetta alcun potere  di indirizzo o di revoca nei confronti dei soggetti designati o nominati. 
            5. I membri del  Consiglio Generale sono designati o nominati dagli enti di cui oltre,  individuati in modo che siano sempre assicurate in ogni caso una equilibrata e  qualificata rappresentanza del territorio e alla necessità dell’apporto negli  Organi della Fondazione di personalità che per professionalità, competenza ed  esperienza, in particolare nei settori in cui è rivolta l’attività della  Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini  istituzionali.  
            6. I primi 13 membri del Consiglio Generale,  sono nominati dal Consiglio Generale uscente che ne sceglie: 
              a) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dal Comune di Piacenza; 
              b) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dalla Provincia di  Piacenza o di altro ente che, per riforma dell’amministrazione locale,  sostituirà o modificherà la Provincia di Piacenza; 
              c) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dai Comuni della  Provincia di Piacenza, ad eccezione del Comune capoluogo; 
              d) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dalla Camera di  Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Piacenza o di altro ente  che eventualmente sostituirà o modificherà la Camera di Commercio, Industria,  Artigianato ed Agricoltura di Piacenza; 
              e) uno all’interno di una coppia proposta dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio; 
              f) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dalla Università  Cattolica di Piacenza; 
              g) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dal Politecnico di  Milano; 
              h) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dagli organismi, con  sede nella Provincia di Piacenza, iscritti nel registro generale del  volontariato della Regione Emilia Romagna e operanti nei settori  “socio-assistenziali/attività culturali/valorizzazione dei beni culturali”; 
              i) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dalla Associazione La  Ricerca, con sede in Piacenza; 
              l) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dal Conservatorio di  Musica “G. Nicolini”, con sede in Piacenza; 
              m) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dal Comune di Vigevano; 
              n) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dalla Diocesi di  Vigevano; 
              o) uno all’interno di una coppia di candidati proposta dagli organismi, con  sede in Vigevano, iscritti nel registro generale del volontariato della Regione  Lombardia e operanti nei settori “socio-assistenziali/attività culturali/valorizzazione  dei beni culturali”. 
            7. Ciascuna coppia di  candidati, proposta secondo quanto previsto dal precedente comma, deve in ogni  caso essere formata da un soggetto di genere maschile e da un soggetto di  genere femminile. 
            (Omissis) 
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