CARTA DELLE FONDAZIONI
		Testo coordinato  dei documenti  elaborati dai Gruppi di lavoro 
		Governance, Attività Istituzionale e Gestione del Patrimonio 
		Approvato dall’Assemblea Acri del 4 aprile 2012 
		PREAMBOLO 
		Le Fondazioni rappresentano un bene originario nelle comunità locali e realizzano in responsabile autonomia i propri scopi istituzionali, secondo le proprie determinazioni, operando prevalentemente nell’ambito dei territori da cui hanno avuto origine. 
		Per  le  Fondazioni  l’autonomia  non  è  solo  principio  fondante  -  nelle  sue  varie declinazioni in termini di indipendenza da ingerenze e condizionamenti esterni e di capacità di libera autodeterminazione per adempiere nel modo migliore alla propria missione - ma è anche strumento e modalità attuativa. In questo senso, l’autonomia rappresenta la capacità di definire entro i limiti generali dettati dal sistema positivo (costituzionale e legislativo) le proprie scelte e le relative regole attraverso le diverse forme   giuridiche   riconosciute:   statutarie,   regolamentari,   o   anche   di   semplice autodisciplina. 
		Tale autonomia, sancita dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 300 e n. 301 del
		2003,   con   la   riconduzione   delle   Fondazioni   fra   i   soggetti   appartenenti   all’ organizzazione  delle  libertà  sociali,  non  è  disgiunta  dalla  assunzione  di  una  piena responsabilità per le finalità di interesse generale loro affidate e per le attività poste in essere. In tal modo tutti gli elementi, dalla trasparenza e pubblicità del proprio operato (ivi compresi i percorsi che ne garantiscono la realizzazione) alla autorevolezza degli amministratori,  fino  all'ordinato  funzionamento  degli  organi  di  governo  (la  cui specializzazione funzionale è volta ad attivare il circuito interno delle responsabilità) e alle forme di vigilanza previste dall'ordinamento, rappresentano attributi imprescindibili nell’ambito dei quali l’autonomia viene esercitata. 
		Le Fondazioni svolgono la loro attività nell’esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento e rispondono del loro operato, interpretando le esigenze e corrispondendo alle  istanze  del  proprio  territorio,  in  maniera  imparziale  e  con  uno  spirito  di collaborazione con i soggetti espressione delle realtà locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale (come declinato dall’art. 118, comma 4, della Costituzione), quali organismi in grado di esprimere capacità programmatiche e progettuali a favore della crescita culturale, sociale ed economica dei territori di riferimento. In tal senso, svolgono una funzione di  catalizzatore delle risorse, delle politiche e delle competenze presenti  sul  territorio  su  specifiche  problematiche  di  interesse  comune,  stimolando direttamente  o  attraverso  la  promozione  di  partnership,  processi  di  innovazione  e sviluppo nei settori di intervento. 
		Le Fondazioni condividono il contenuto della presente Carta e ad essa ispirano la propria azione, dando attuazione ai principi e ai criteri indicati declinandoli in piena autonomia in norme statutarie e/o regolamentari, nonché in procedure e prassi operative, secondo le loro dimensioni e caratteristiche operative e istituzionali. 
		 
		LA GOVERNANCE 
		PREMESSA 
		  Costituiscono  gli  organi  di  governo necessari delle  Fondazioni,  oltre  al  presidente, l’organo di indirizzo, l’organo di amministrazione e l’organo di controllo. 
		  Le Fondazioni assegnano un ruolo determinante alla separazione personale e funzionale tra i vari organi e quindi alle competenze e responsabilità attribuite a ciascuno di essi, fermo restando che: 
		  -    l’organo di indirizzo è l’organo strategico cui spetta la formazione degli organi di amministrazione  e  di  controllo,  l’approvazione  delle  modifiche   statutarie,  la definizione delle linee programmatiche della politica d’investimento e della politica erogativa,   la verifica del perseguimento degli obiettivi stabiliti e  dei  programmi delineati e l’approvazione del bilancio annuale; 
		  -    l’organo  di  amministrazione  è  l’organo  di  proposta  e  di  gestione,  deputato  a realizzare i programmi definiti dall’organo di indirizzo e a perseguire gli obiettivi individuati; 
		  -    l’organo di controllo è l’organo cui compete il controllo e la verifica della legittimità 
		  e del corretto funzionamento della Fondazione. 
		  Per  le  Fondazioni  di  origine  associativa,  l’assemblea  dei  soci,  che  costituisce  la continuazione degli originari fondatori, rappresenta un soggetto insostituibile anche per assicurare all’interno dell’organo di indirizzo un’adeguata presenza di esponenti della società civile. 
		  Le comunità locali concorrono alla formazione degli organi di governo delle Fondazioni secondo le previsioni degli statuti e nel rispetto dei principi di autodisciplina della presente Carta. 
		PRINCIPI 
		  1. Autonomia 
		  Le Fondazioni svolgono la loro attività, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze  del  proprio  territorio,  e  operano  le  loro  scelte  libere  da  ingerenze  e condizionamenti esterni che ne possano limitare l’autonomia. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali. 
		2. Responsabilità 
		  Le Fondazioni operano nell’esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento e rispondono del loro operato in conformità ai principi della presente Carta. 
		  Nel perseguire gli obiettivi di missione, elaborano strategie di intervento e modalità operative  di  azione  tenendo  opportunamente  conto  delle  istanze  e  dei  bisogni provenienti dal territorio, e provvedendo a comunicare alle comunità di riferimento, nelle forme ritenute più idonee, le decisioni assunte e i risultati conseguiti. 
		3. Rappresentatività 
		  Nel processo di composizione degli organi di indirizzo le Fondazioni adottano le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di
		  personalità in grado di concorrere proficuamente alla loro attività e alle loro finalità 
		  istituzionali, perseguendo un’adeguata presenza di genere. 
		4. Autorevolezza e competenza degli organi 
		  I componenti degli organi, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge,  sono  portatori  di  professionalità,  competenza  e  autorevolezza  in  grado  di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l’organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento  dei  programmi  di  attività  e  a  preservare  il  corretto  funzionamento dell’Ente. 
		5. Indipendenza degli organi 
		  I  componenti  degli  organi  concorrono,  in  posizione  di  parità  e  in  un  positivo  e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà delle Fondazioni. Agiscono nell’esclusivo interesse delle Fondazioni e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono. Sono tenuti alla piena osservanza di principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. 
		6. Trasparenza 
		  Le Fondazioni individuano i soggetti cui spetta la designazione dei componenti l’organo di  indirizzo  e  disciplinano  le  modalità  attraverso  le  quali  gli  stessi  partecipano effettivamente  alla    formazione  del  medesimo.  Definiscono  altresì  le  procedure  di nomina dei designati, esplicitando e rendendo pubbliche le relative modalità individuate secondo criteri idonei ad assicurare esperienze e saperi adeguati alle finalità statutarie prescelte, a salvaguardare l’indipendenza dei singoli componenti e dell’organo nel suo complesso, nonché la sua equilibrata composizione. 
		  Le  Fondazioni  identificano  opportune  modalità  per  rendere  pubblici  i  percorsi professionali e le competenze dei componenti degli organi. 
		  Al  fine  di  effettuare  in  autonomia  le  migliori  scelte  nell’interesse  proprio  e  delle comunità di riferimento, le Fondazioni provvedono, in particolare, a esplicitare i profili di  competenza  ritenuti  idonei  a  ricoprire  gli  incarichi  all’interno  degli  organi, l’eventuale  adozione  di  modalità  di  designazione  dei  componenti  degli  organi  di indirizzo basate sull'indicazione da parte dei soggetti designanti di più candidati tra cui effettuare la selezione, l’individuazione degli ambiti nei quali i designati devono aver maturato i requisiti e la definizione dei procedimenti di accertamento del possesso dei requisiti richiesti. 
		7. Incompatibilità e ineleggibilità 
		  Al fine di salvaguardare la propria indipendenza ed evitare conflitti di interesse, la partecipazione agli organi delle Fondazioni è incompatibile con qualsiasi incarico o candidatura politica (elettiva o amministrativa). Le Fondazioni individuano le modalità ritenute più idonee per evitare l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, anche ulteriori rispetto alle predette fattispecie. 
		  Le   Fondazioni   individuano   inoltre   opportune   misure   atte   a   determinare   una discontinuità temporale tra incarico politico svolto e nomina all’interno di uno dei loro organi.  La  disciplina  di  eventuali  ipotesi  di  discontinuità  tra  cessazione  dalla
		  Fondazione e assunzione successiva di incarichi politici (elettivi o amministrativi) è 
		  rimessa alla sottoscrizione di “impegni morali” o alla stesura di un “codice etico”. 
		8. Autorevolezza e competenza delle nomine in società controllate e partecipate 
		  La designazione dei componenti degli organi di società controllate e partecipate ha luogo secondo criteri volti a garantire autorevolezza e competenza dei nominati, in funzione delle caratteristiche della società e del ruolo da ricoprire. Le nomine sono effettuate nell’esclusivo interesse delle società controllate o partecipate. 
		9. Stabilità e Continuità 
		  Le Fondazioni adottano idonee misure in grado di garantire l’unitarietà operativa e l’univoca rappresentanza dell’ente - assicurate in via primaria dall’unicità della figura del presidente - salvaguardando la distinzione dei ruoli e dei compiti degli organi, e di evitare che il rinnovo degli organi possa creare situazioni di instabilità nella governance o di discontinuità nell’azione. In tal senso, nel rispetto del limite di numero dei mandati previsto dalla normativa e di una ragionevole durata delle cariche atti a contemperare l’esigenza  di  continuità  dell’azione  degli  organi  con  quella  del  loro  ricambio,  le Fondazioni possono identificare modalità (quali il rinnovo parziale e scaglionato nel tempo dei componenti del medesimo organo; la sfasatura temporale nella scadenza degli organi;  la  loro  differente  durata;  ecc.),  atte  a  garantire,  al  necessario  ricambio, condizioni di gradualità, privilegiando, in ogni caso, la stabilità e la funzionalità. 
		  Le Fondazioni riconoscono alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuovono la formazione e la crescita delle professionalità necessarie in funzione della loro dimensione e operatività. 
		10. Economicità 
		  In conformità al criterio generale  di buon uso delle risorse, le Fondazioni determinano l'entità dei compensi dei propri organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati  alle  relative  cariche,  nonché  della  loro  congruità  rispetto  alla  natura istituzionale dell’Ente, alla dimensione, alle finalità perseguite e agli oneri di gestione complessivi. 
		11. Cooperazione con altre Fondazioni 
		  Le Fondazioni favoriscono la collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria per conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione sia attraverso relazioni dirette  tra  Fondazioni,  sia  attraverso  il  coordinamento  dell’Acri  o  degli  organismi associativi regionali. 
		L’ATTIVITA’  ISTITUZIONALE 
		PREMESSA 
		  Nel  perseguimento  delle  finalità  istituzionali,  le  Fondazioni  operano  avendo  come riferimento il proprio territorio di elezione, secondo logiche ispirate all’autonomia delle scelte e alla imparzialità delle decisioni, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, senza svolgere ruoli supplenti o sostitutivi delle istituzioni preposte. 
		1. PRINCIPI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE DELL’ATTIVITà ISTITUZIONALE 
		1.1. Territorialità 
		  Le Fondazioni sono radicate nel territorio da cui hanno avuto origine. In relazione alla propria tradizione storica e alla propria dimensione, ognuna definisce gli ambiti di operatività nonché condizioni e modalità secondo cui partecipa alle iniziative sovra 
		  territoriali anche in collaborazione con le altre Fondazioni, italiane e straniere. 
		1.2. Ascolto 
		  L’interazione con le comunità dove sono radicate è un valore imprescindibile, che viene perseguito secondo modalità e forme adeguate alle realtà di riferimento, dando ascolto e interpretando le istanze ritenute più meritevoli di attenzione. 
		1.3. Programmazione 
		  Le Fondazioni operano secondo metodi di programmazione annuale e pluriennale. Nella definizione delle linee programmatiche, individuano, sulla base delle competenze e delle esperienze acquisite, i settori, gli ambiti e le modalità di intervento, in relazione alla propria visione e alla significatività dei bisogni e delle esigenze rilevate, anche mediante il confronto con i soggetti più rappresentativi delle realtà locali. 
		1.4. Sussidiarietà 
		  In conformità al principio costituzionale di sussidiarietà, definiscono in piena libertà e indipendenza la propria strategia di intervento, senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni. 
		1.5. Autonomia nelle scelte 
		  Le Fondazioni individuano autonomamente le modalità di intervento ritenute più idonee per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, attraverso sia il finanziamento di iniziative promosse da terzi, che la realizzazione di iniziative proprie, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, economica e ambientale delle iniziative. 
		1.6. Allocazione e gestione delle risorse 
		  Le  Fondazioni  operano  secondo  criteri  di  economicità,  perseguendo  obiettivi  di efficienza e di efficacia, anche attraverso il confronto con esperienze e prassi poste in essere da altre fondazioni italiane e internazionali. Mettono in atto politiche attive di 
		  bilancio  volte  a  stabilizzare  le  erogazioni  nel  tempo  e  a  realizzare  un’equilibrata destinazione dei proventi tra impegni annuali, pluriennali e continuativi. 
		1.7. Comunicazione 
		  Le Fondazioni hanno cura di porre in essere le opportune azioni volte a fare conoscere il percorso di rilevazione delle esigenze del territorio e i contenuti programmatici della propria attività. 
		1.8. Rendicontazione 
		  Le Fondazioni danno conto dell’attività svolta e dei risultati conseguiti attraverso idonei strumenti informativi e divulgativi che assicurino un agevole accesso alle informazioni e la loro più ampia diffusione. 
		2. PRINCIPI E CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE  DELLE INIZIATIVE 
		  Principi  che informano il processo 
		2.1. Trasparenza 
		  Le Fondazioni individuano e informano i propri stakeholder, utilizzando le modalità e gli  strumenti  ritenuti  più  idonei,  circa  il  processo  mediante  il  quale  pervengono all’individuazione  delle  iniziative  da  sostenere,  siano  esse  di  terzi  che  proprie.  La trasparenza con riferimento alle condizioni di accesso, ai criteri di selezione e agli esiti del processo di individuazione delle iniziative di terzi da finanziare, nonché del percorso di   identificazione   di   progetti   propri,   rappresentano   elementi   di   fondamentale importanza, che trovano evidenza in apposite e pubblicizzate determinazioni . 
		2.2. Imparzialità e non discriminazione 
		  La individuazione delle iniziative da sostenere avviene sulla base di criteri definiti, che consentano di perseguire al meglio gli obiettivi di missione, escludendo situazioni di conflitto di interessi e ingerenze esterne. L’eventuale impiego di professionalità esterne nel processo di selezione avviene nel rispetto dell’indipendenza di formazione del loro giudizio di valutazione. 
		  Nel processo di individuazione delle iniziative, nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti, viene garantita la parità di trattamento. 
		2.3. Comparazione 
		  Nel processo di selezione delle iniziative attraverso bandi le Fondazioni procedono a una valutazione di merito sia assoluta sia comparativa rispetto ad altre iniziative di analogo  contenuto.  Similmente,  i  “progetti  propri”  sono  realizzati  a  seguito  della valutazione di possibili soluzioni alternative per perseguire con maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi programmati. 
		2.4. Accesso all’informazione 
		  Le  Fondazioni  mettono  in  atto  le  opportune  procedure  operative  per  fornire  ai richiedenti informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione. 
		2.5. Economicità 
		  Le risorse destinate dalle Fondazioni al processo di individuazione e selezione delle iniziative sono commisurate alla dimensione delle disponibilità e alla complessità dei contenuti  oggetto  di  valutazione.  Le  Fondazioni  pongono  massima  attenzione  al bilanciamento tra l’esigenza di efficacia del processo di individuazione delle iniziative e i costi a esso collegati. 
		2.6. Adattabilità 
		  Il processo di individuazione delle iniziative viene adattato, nel rispetto dei principi descritti, ai diversi contesti con riguardo alle modalità di valutazione, alle caratteristiche dei potenziali beneficiari, alla dimensione delle risorse a disposizione e agli ambiti di intervento. 
		Criteri di valutazione  delle iniziative di terzi 
		  Nel processo di selezione delle iniziative di terzi le Fondazioni adottano i seguenti criteri  generali  di  valutazione,  coniugandoli  in  funzione  delle  caratteristiche  e  dei contenuti  dell’ambito  di  intervento  interessato  e  all’entità    delle  risorse  ad  esso destinate. 
		1. Caratteristiche del richiedente 
		  L’esperienza,  la  competenza,  la  professionalità,  la  reputazione  e  la  propensione  di mettersi in rete con altri partner,  rappresentano elementi fondamentali di valutazione della  capacità  dei  proponenti  di  perseguire  con  efficacia  ed  efficienza  gli  obiettivi delleiniziative proposte. Vengono adottati gli opportuni meccanismi atti a favorire, ove possibile, il ricambio tra i soggetti finanziati. 
		2. Capacità di lettura del bisogno e adeguatezza e coerenza della soluzione proposta 
		  La proposta viene valutata in relazione al grado di comprensione delle caratteristiche del bisogno,  all’efficacia  della  soluzione  proposta  rispetto  al  bisogno  rilevato  e  alla coerenza della stessa con gli obiettivi e i programmi definiti. 
		3. Innovatività 
		  Il contenuto innovativo della proposta in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse rappresenta un elemento da tenere in opportuna considerazione. 
		4. Efficienza 
		  Le risorse necessarie per la realizzazione dell’iniziativa devono essere commisurate agli obiettivi perseguiti e l’impiego previsto deve rispettare criteri di efficienza e di accurata gestione. 
		5. Sostenibilità 
		  La  proposta  viene  valutata  in  relazione  alla  capacità  di  proseguire  l’azione  oltre  i termini previsti dal sostegno finanziario delle Fondazioni, attraverso la generazione diretta di risorse, l’attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell’iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati. 
		6. Capacità di catalizzare altre risorse 
		  La capacità della proposta di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento, e disponibili per un pronto avvio del progetto, rappresenta un elemento di estrema rilevanza per comprendere il livello di credibilità, affidabilità ed efficacia dell’iniziativa e dei suoi proponenti. 
		7. Non sostitutività 
		  Nel valutare le iniziative le Fondazioni perseguono un approccio complementare e non sostitutivo dell’intervento pubblico, tenuto conto delle situazioni di contesto. 
		8. Monitoraggio e valutazione 
		  Le  Fondazioni  pongono  attenzione  all’efficacia  dei  meccanismi  di  monitoraggio  e valutazione eventualmente presenti all’interno della proposta e/o della misurabilità degli obiettivi e del programma di attuazione previsto. 
		3.  PRINCIPI   DI   GESTIONE, MONITORAGGIO   E   VALUTAZIONE    DELLE    INIZIATIVE SOSTENUTE 
		3.1.  Procedure di erogazione 
		  Le Fondazioni definiscono e rendono noti ai beneficiari tempi e modalità di erogazione dei contributi concessi. 
		3.2. Monitoraggio e valutazione dei progetti sostenuti 
		  Le Fondazioni verificano la realizzazione delle iniziative sostenute sia sotto il profilo amministrativo sia nel merito dell’efficacia dell’azione rispetto agli impegni assunti dai soggetti beneficiari, individuando le relative modalità, corredate dalle necessarie risorse, in relazione alla dimensione del contributo e alla natura e complessità del progetto. 
		3.3. Valutazione dei risultati dell’azione 
		  Le Fondazioni raccolgono ed elaborano informazioni sul complesso delle iniziative sostenute per ambiti o settori operativi al fine di trarne indicazioni in merito ai risultati dell’azione svolta e quale utile riferimento ai fini della programmazione dell’attività dei periodi successivi. 
		3.4. Disseminazione delle esperienze 
		  Le Fondazioni promuovono la disseminazione delle esperienze più positive, sia con proprie iniziative di comunicazione esterna sia stimolando i beneficiari a diffondere notizie e informazioni su quanto realizzato. 
		3.5. Riservatezza delle informazioni 
		  Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, la concessione di contributi a terzi è subordinata  al  consenso  degli  stessi  alla  messa  in  rete  di  informazioni  inerenti  al contributo medesimo. 
		LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 
		PREMESSA 
		  Nella  gestione  del  proprio  patrimonio,  le  Fondazioni  operano  secondo  le  logiche dell’investitore   istituzionale,   avendo   a   riferimento   un   orizzonte   temporale   di medio/lungo periodo, attente alla salvaguardia del patrimonio e all’adeguata redditività. 
		1. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
		  Principi 
		1.1. Salvaguardia del patrimonio 
		  Il patrimonio ha lo scopo di garantire il perseguimento della missione nel tempo. Le decisioni di investimento vengono effettuate osservando criteri prudenziali di rischio, in coerenza  con  l’obiettivo  di  salvaguardare  nel  medio/lungo  periodo  il  valore  del patrimonio e la sua capacità di produrre reddito. Le politiche di spesa (erogative e di struttura)  sono  correlate  con  gli  obiettivi  di  mantenimento  del  patrimonio  e  di stabilizzazione  dei  flussi  erogativi  in  un  orizzonte  pluriennale,  tenuto  conto  delle esigenze  del  territorio.  L’eventuale  ricorso  a  forme  di  finanziamento  esterno  viene effettuato nel rispetto del principio di tutela del patrimonio. 
		1.2. Adeguata redditività 
		  Il patrimonio viene investito con l’obiettivo di produrre una redditività in grado di consentire il perseguimento degli obiettivi di missione. Le decisioni di investimento sono adeguatamente bilanciate al fine di ottenere una redditività complessiva coerente con  le  esigenze  di  impiego,  in  un  arco  temporale  coerente  con  la  sua  natura  di investitore di lungo periodo. 
		1.3. Pianificazione dell’impiego del patrimonio 
		  L’impiego del patrimonio richiede una attenta attività di pianificazione strategica e operativa volta a individuare obiettivi e classi di investimento idonei a garantire la continuità del patrimonio e un’adeguata redditività sia nel breve che nel lungo periodo. 
		  Le singole decisioni di investimento si inseriscono coerentemente all’interno di questo 
		  quadro di riferimento. 
		1.4. Diversificazione 
		  La   consistenza   delle   decisioni   di   investimento   è   coerente   con   l’esigenza   di diversificazione del rischio in una pluralità di investimenti sufficientemente ampia da consentire  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  salvaguardia  del  patrimonio  e  di generazione   di   un   adeguato   flusso   di   risorse   per   lo   svolgimento   dell’attività istituzionale. 
		1.5. Trasparenza 
		  Le   modalità   di   determinazione   delle   decisioni   di   investimento,   orientate   al perseguimento degli scopi statutari, vengono stabilite, prima dell’avvio dei processi di selezione, dagli organi deputati alla valutazione e rese esplicite. 
		1.6. Competizione/comparazione 
		  Le decisioni di investimento sono determinate sulla base di un processo comparativo tra opportunità alternative, che tiene conto di criteri oggettivi di valutazione. 
		1.7. Collegamento funzionale 
		  L’investimento  del  patrimonio,  oltre  che  generare  la  redditività  necessaria  per  lo svolgimento  delle  attività  istituzionali,  può  rappresentare  uno  strumento  diretto  di sostegno a iniziative correlate alle finalità perseguite. Nel rispetto dei principi generali di investimento (salvaguardia del valore del patrimonio e adeguata redditività) e di specifiche linee guida cui ispirare la politica degli investimenti collegati alla missione, le Fondazioni possono ricercare idonee opportunità di impiego per perseguire gli scopi istituzionali di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. 
		1.8. Rapporto con società bancaria di riferimento 
		  Nell’ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l’investimento nella  società  bancaria  di  riferimento,  nel  rispetto  della  legislazione  vigente,  le Fondazioni  perseguono  l’obiettivo  di  contribuire  alla  promozione  dello  sviluppo economico, nella consapevolezza che una istituzione finanziaria solida e radicata nei territori costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario locale e nazionale. Le Fondazioni non si ingeriscono nella gestione operativa delle società bancarie, ma, esercitando i diritti dell’azionista, vigilano affinché la conduzione avvenga nel rispetto dei principi sopra richiamati. 
		1.9. Bilanciamento breve e medio/lungo periodo 
		  Un’equilibrata  erogazione  di  risorse  nel  tempo  consente  di  garantire  un  contributo armonico  ai  processi  di  sviluppo  economico-sociali  del  territorio.  A  tal  fine,  gli investimenti vengono programmati bilanciando opportunamente il flusso di proventi con riferimento a orizzonti di breve e di medio/lungo periodo, anche attraverso una diversificazione tra strumenti di investimento, avuto riguardo tra l’altro al loro grado di liquidità e alla programmazione dell’attività erogativa. Il meccanismo dei Fondi di Stabilizzazione  rappresenta  una  leva  importante  ma  complementare  rispetto  a  un bilanciamento delle risorse perseguito attraverso coerenti processi di investimento del patrimonio. 
		1.10. Eticità 
		  Nelle decisioni di impiego del proprio patrimonio vengono esclusi gli investimenti che presentino connessioni con situazioni di violazione dei diritti dell’uomo e delle norme di    tutela  dell’ambiente  e  del  patrimonio  storico,  artistico  e  culturale,  a  tal  fine ispirandosi a principi elaborati da organismi nazionali e sovranazionali. 
		1.11. Assunzione e gestione del rischio 
		  Nell’assunzione e gestione del rischio le Fondazioni operano coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un’adeguata redditività funzionale  al  raggiungimento  degli  obiettivi  istituzionali  in  un  arco  temporale  di medio/lungo   termine,   perseguendo   in   primo   luogo   un   adeguato   livello   di diversificazione  degli  investimenti.  Qualora  ritenuto  opportuno,  potranno  adottare modelli di valutazione del rischio che possano essere di supporto alla definizione e 
		  gestione degli impieghi, anche identificando in un dato orizzonte temporale il livello massimo di rischio accettabile, inteso sia come variabilità del valore degli asset sia come variabilità del rendimento atteso dagli stessi, coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di una adeguata redditività. 
		1.12. Copertura del rischio 
		  Avuto  riguardo  ai  costi/benefici,  nonché  al  trattamento  contabile,  le  Fondazioni valutano l’opportunità di porre in essere forme di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l’integrità del patrimonio. Considerata la loro natura  di  investitori  a  medio/lungo  termine,  valuteranno  altresì  i  costi/benefici  di copertura  del  rischio  delle  periodiche  fluttuazioni  dei  mercati  finanziari,  anche  in relazione alla presenza di fondi che consentano di attenuare possibili effetti sulla propria attività di erogazione delle fasi negative dei mercati. 
		Criteri di selezione 
		1.1. Rischio 
		  Il rischio intrinseco dell’investimento, nelle sue diverse componenti, rappresenta un elemento fondamentale di valutazione che va considerato in termini sia assoluti, rispetto cioè alla propensione al rischio insita nella strategia di gestione del patrimonio, sia in termini relativi rispetto a investimenti aventi caratteristiche analoghe. 
		1.2. Rendimento atteso 
		  La redditività attesa dall’investimento va valutata al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale)  e messa in correlazione con il rischio intrinseco dell’investimento. 
		1.3. Flussi finanziari attesi 
		  La distribuzione nel tempo di uscite ed entrate finanziarie relative a un investimento richiede una attenta valutazione al fine di considerare l’impatto della decisione sulla liquidità  complessiva  e  la  generazione  di  risorse  per  il  perseguimento  degli  scopi istituzionali. 
		1.4. Liquidabilità 
		  L’investimento deve essere valutato anche in termini di liquidabilità, in relazione agli impegni   derivanti   dall’attività   istituzionale,   ai   tempi   necessari   per   la   sua smobilizzazione,  ai  potenziali  oneri  di  liquidazione  (perdite  di  valore  e/o  oneri aggiuntivi). 
		1.5. Chiarezza e comprensibilità 
		  La chiarezza e la comprensibilità delle caratteristiche dell’investimento e delle sue implicazioni  dirette  e  indirette  devono  rappresentare  condizioni  determinanti  nel processo  di  selezione  di  un  investimento,  in  quanto  incidono  sul  rischio  e  la  sua liquidabilità. 
		2. ASSETTO  ORGANIZZATIVO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 
		  Principi 
		2.1. Responsabilità 
		  I ruoli e le responsabilità degli organi e delle strutture tecniche coinvolte nella gestione del  patrimonio  sono  distinti  e  chiaramente  individuati,  essendo  di  competenza dell’Organo di Indirizzo la definizione della politica degli investimenti, dell’Organo di Amministrazione la sua traduzione operativa e delle strutture tecniche la sua esecuzione. 
		2.2. Trasparenza 
		  Le Fondazioni definiscono, attraverso uno o più atti, le modalità procedurali e i criteri di gestione del patrimonio avendo riguardo alla definizione del livello di diversificazione degli investimenti e dell’eventuale benchmark strategico di rendimento, nonché della scelta in merito alla struttura organizzativa per la gestione del patrimonio, interna o esterna, e, in questo secondo caso, ai criteri di selezione dei gestori e intermediari esterni.  Le procedure operative sono improntate a criteri di trasparenza volti a garantire la  conoscenza  del  processo  ai  soggetti  coinvolti  ai  vari  livelli,  nel  rispetto  delle rispettive competenze. 
		2.3. Individuazione assetto organizzativo 
		  L’assetto  organizzativo  (interno  o  esterno)  per  la  gestione  del  patrimonio  viene individuato, anche in relazione alla dimensione e alla complessità degli investimenti, secondo criteri di economicità ed efficacia che consentano di pervenire a una soluzione 
		  - in termini funzionali e professionali - idonea a perseguire gli obiettivi istituzionali prefissati. Nella individuazione della soluzione ottimale in termini di costi/benefici, può configurarsi anche l’adozione di modelli intermedi (parte interna e parte esterna). 
		2.4. Separatezza organizzativa 
		  Nell’implementazione delle politiche di investimento, ove si opti per la gestione interna, le Fondazioni si avvalgono di personale dotato delle opportune competenze e adottano le necessarie misure per separare le responsabilità operative di gestione del patrimonio da quelle connesse all’attività erogativa, assicurando comunque il necessario governo del collegamento funzionale degli investimenti alla missione istituzionale. 
		  Definiscono le modalità attraverso le quali viene garantita la separatezza, individuando le competenze di un eventuale comitato investimenti. 
		2.5. Monitoraggio e controllo 
		  Le Fondazioni mettono in atto le opportune misure per assicurare un monitoraggio e un controllo  costante  sia  della  coerenza  degli  investimenti  realizzati  alle  politiche  di investimento   definite,   sia   degli   andamenti   e   delle   performance   conseguite. Sottopongono altresì a controllo la dinamica del rischio e qualora ritenuto opportuno potranno  stabilire  la  necessità  di  mantenerne  il  livello  nei  limiti  programmati, individuando preventivamente i meccanismi di azione a fronte di situazioni prospettiche di superamento di tali limiti. 
		  Nel caso di   ricorso a gestori professionali esterni, le performance da essi realizzate vengono  sottoposte  a  periodiche  verifiche  sulla  base  di  rendicontazioni  quali- quantitative riferite a criteri di elaborazione indipendenti e uniformi. 
		  L’attività  di  monitoraggio  e  di  controllo  degli  investimenti  collegati  alla  missione esamina la loro coerenza rispetto alla più generale strategia di intervento istituzionale, oltre al mantenimento di un adeguato livello di bilanciamento con le altre forme di investimento realizzate. 
		2.6. Completezza del bilancio 
		  Ogni  scelta  gestionale  deve  trovare  corrispondenza  nella  contabilità  e  nel  bilancio annuale in conformità ai principi contabili applicabili alle Fondazioni in quanto soggetti non profit, dando evidenza all’impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. La nota integrativa rappresenta lo strumento per fornire una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti. 
		2.7. Rendicontazione degli investimenti e dei risultati 
		  L’impiego del patrimonio in valori mobiliari e i relativi rendimenti trovano evidenza nel bilancio e formano oggetto di specifica reportistica gestionale, distinta dal rendiconto annuale,   basata   sull’adozione   di   criteri   omogenei   di   valutazione   delle   diverse componenti. La predisposizione di un reporting  finanziario gestionale dedicato alle risultanze dell’attività patrimoniale si basa sull’esposizione dei valori a prezzi o valori correnti omogenei, al fine di misurare correttamente la redditività e i rischi assunti. 
		3. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE DELL’ADVISOR / GESTORE 
		  Premessa 
		  Qualora ritenuto opportuno e tenuto conto della dimensione e della complessità degli investimenti,  la  Fondazione,  nel  processo  di  gestione  del  proprio  patrimonio,  si avvalgono del supporto di advisor e/o gestori professionali, la cui individuazione si ispira ai principi e ai criteri di seguito indicati. 
		  Principi 
		3.1. Responsabilità 
		  Gli   organi   delle   Fondazioni   sono   comunque   responsabili   della   gestione   degli investimenti  anche  in  caso  di  ricorso  a  competenze  esterne.  Le  decisioni  e  le performance di investimento, anche se proposte da soggetti esterni, sono di diretta responsabilità degli organi. 
		3.2. Indipendenza 
		  L’impiego di professionalità esterne è finalizzato al perseguimento degli obiettivi di investimento  definiti  e  risponde  al  suo  esclusivo  interesse;  a  tal  fine  vengono individuate le soluzioni più opportune per prevenire ed escludere situazioni di conflitto di interessi. 
		3.3. Trasparenza 
		  Precedentemente all’avvio dei processi di individuazione di soggetti esterni a supporto della gestione degli investimenti, le modalità di selezione prescelte vengono condivise all’interno delle Fondazioni e rese esplicite. 
		3.4. Competizione/comparazione 
		  L’individuazione  dei  soggetti  esterni  può  essere  attivata  attraverso  una  procedura selettivo/comparativa che - sulla base di criteri di selezione predefiniti scelti  fra quelli di  seguito  indicati  (da  intendersi  come  indicazione  non  esaustiva  e  vincolante)  - coinvolge un numero adeguato di candidati al fine di effettuare una comparazione tra le differenti proposte e pervenire all’identificazione della soluzione più idonea. 
		Criteri di selezione 
		3.1. Curriculum societario 
		  Il curriculum societario deve evidenziare gli elementi qualificanti dei candidati e della loro  attività  in  termini  di:  dimensioni,  numerosità  e  qualità  della  clientela  con particolare attenzione agli investitori istituzionali, stabilità dei rapporti con la clientela, competenze   ed   esperienze   specifiche,   caratteristiche   dell’eventuale   gruppo   di appartenenza, solidità economico/finanziaria. 
		3.2. Performance 
		  Le  performance  passate  dei  candidati,  in  particolare  dei  gestori,  debbono  essere attentamente valutate al fine di comparare i risultati conseguiti nel tempo rispetto agli obiettivi assegnati e in situazioni di particolare stress finanziario e volatilità dei mercati. 
		3.3. Team 
		  Le caratteristiche del team che si candida ad affiancare le scelte delle Fondazioni sono particolarmente importanti e devono essere valutate in termini di: numerosità, struttura organizzativa, strumenti di controllo, competenza dei singoli componenti, esperienze acquisite, turn over. 
		3.4. Indipendenza 
		  L’indipendenza dei candidati rispetto a situazioni di potenziale conflitto di interessi rappresenta un elemento fondamentale di selezione, che va attentamente valutato per evitare  che  lo  svolgimento  dell’attività  di  supporto  possa  essere  compromesso  da finalità incompatibili con il mandato da affidare. 
		3.5. Modalità di monitoraggio 
		  Particolare  attenzione  va  posta  nella  valutazione  dei  criteri  e  delle  modalità  di monitoraggio proposte dai candidati in termini di: frequenza, struttura del sistema di reporting,   valutazione   e   analisi   di   mercato   anche   prospettiche,   trasparenza   e intelligibilità  delle  modalità  di  rendicontazione,  modalità  di  interrelazione  con  la struttura e gli organi. 
		3.6. Economicità dell’offerta 
		  Gli elementi economici dell’offerta, esplicitati nelle componenti fisse e variabili e nelle rispettive modalità di calcolo, rappresentano una componente rilevante del processo di selezione. Tale componente può essere valutata contestualmente agli altri criteri di valutazione o, in alternativa, al termine del processo di identificazione di una rosa ristretta di candidati (short list) pre-selezionati in base ai criteri quali/quantitativi sopra identificati. 
	        
	  
	  
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